Sicurezza sul lavoro
I fumi di saldatura entrano nella lista europea
dei procedimenti cancerogeni.
La cronaca, in dieci giorni
21 ottobre 2026. Il Parlamento europeo e il Consiglio firmano la direttiva che modifica la 2004/37/CE, quella sugli agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro. 30 ottobre 2026. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea. La modifica è breve: nell'allegato I viene aggiunto un punto nuovo, i lavori con esposizione ai fumi di saldatura contenenti sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche. La direttiva entra in vigore il 19 novembre 2026.
Fonte: direttiva (UE) 2026/2450, GU L 30.10.2026.
Cosa dice la legge, parola per parola
«Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze o miscele che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (*1).
(*1) L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III della presente direttiva laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.»
Direttiva (UE) 2026/2450, articolo 1, allegato I, punto 9 e nota (*1). Testo ufficiale in lingua italiana, EUR-Lex.
Perché: la scienza li classificava già
L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) mette i fumi di saldatura nel gruppo 1, quello degli agenti cancerogeni per l'uomo. La direttiva ricorda che questi fumi sono complessi e possono includere i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici. Sostanze che compaiono soprattutto saldando inox e acciai legati.
Fonte: direttiva (UE) 2026/2450, considerando (sintesi).
Cosa non cambia
La direttiva vale dal 19 novembre 2026, ma alle aziende arriva con il recepimento nazionale: gli Stati membri hanno tempo fino al 20 novembre 2028. La sostanza c'era già prima: il cromo esavalente e i composti del nichel sono cancerogeni, e la valutazione dei rischi doveva già considerarli. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) non si riscrive da un giorno all'altro. Ma sui fumi di saldatura ora la legge europea scrive che il procedimento è cancerogeno.
La lettura del perito: se in azienda ci sono saldatori
- Valutare il rischio chimico da fumi come esposizione a cancerogeno, partendo dai lavori reali: materiali, processi, orari.
- Se l'esposizione è confermata: registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, sorveglianza sanitaria dedicata (artt. 242 e 243 del d.lgs. 81/08).
- Aspirare i fumi alla fonte. La protezione respiratoria arriva per ultima, e una volta scelta va adattata, mantenuta e documentata.
- Formazione specifica: spiegare perché una saldatura su inox non è come una su acciaio dolce.
I punti ancora aperti
La classificazione copre i fumi dei procedimenti che coinvolgono sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche di categoria 1A o 1B. Se un'azienda rientra lo stabilisce la valutazione, non l'abitudine. La direttiva impegna la Commissione europea a valutare se fissare valori limite supplementari per le sostanze contenute nei fumi di saldatura (articolo 18 bis, paragrafo 12), e sono attesi orientamenti pensati per le piccole imprese e le microimprese. Chi comincia adesso arriva al recepimento con i dati in mano. Chi aspetta dovrà farli tutti insieme.
In sintesi
Prima le vite, poi l'adempimento. La novità non è che i fumi facessero male: è che ora il procedimento è scritto nella legge europea, e chi valuta il rischio di un saldatore ha un riferimento in più per non trattarlo come un rischio chimico qualunque.
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